Ordinanza Regionale n. 85 del 26 ottobre 2020 – Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica elimitazioni alla mobilità

Al seguente link è possibile consultare l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 85 del 26 ottobre 2020, con la quale si dispone, tra le altre cose, che:

  • Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 2020 su tutto il territorio regionale:
    • è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto. All’Unità di crisi regionale è dato mandato di verificare, con l’ANCI, alla data del 31 ottobre 2020, la possibilità di disporre la riattivazione delle attività didattiche in presenza, anche in maniera differenziata sul territorio, tenendo conto dell’andamento dei contagi su scala locale e regionale;
    • è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza se non strettamente necessario. In ogni caso:

a) dalle ore 23:00 alle ore 5:00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;

b) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione – incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti – o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. La disposizione non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere;

    • la prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti aisensi del punto 1.5 della presente ordinanza incombe sull’interessato e deve essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445.

Ordinanza Regionale n. 85 del 26-10-2020 – Disposizioni in tema di esercizi commerciali, attività scolastica elimitazioni alla mobilità

 

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